La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria - disciplinata, con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio, dall'art. 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 - viene valutata dall'Amministrazione soltanto in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto all'atto di diffida a demolire
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